Associazioni di promozione sociale

L’Associazione di Promozione Sociale (Aps) è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 383/2000. L’associazione di promozione sociale è una categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi. Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in considerazione dei destinatari delle attività svolte: le Odv devono infatti rivolgere la propria attività prevalentemente nei confronti di soggetti terzi.

Un’Aps deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps. Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Trascorso tale termine, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.

Le Aps, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente. Possono poi svolgere:

– attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

–  attività di raccolta fondi in generale;

– attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;

– gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;

– somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.

Con riferimento, in particolare, a quest’ultima voce, deve trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte a fini istituzionali e devono essere rivolte ai propri soci e ai familiari conviventi degli stessi; non devono poi utilizzarsi strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti. Le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell’ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari o il 5% del numero dei soci.

Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci; prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa; collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,regolato dal Codice del Terzo Settore, le Associazioni di Promozione Sociale costituite ai sensi del Codice del Terzo Settore potranno aderirvi e conseguire dei benefici. Infatti per le Associazioni di Promozione Sociale la detraibilità delle erogazioni è pari al 30% della somma erogata fino a 30.000 euro. Vige inoltre una diversa ipotesi di regime forfettario delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali. Le convenzioni con enti pubblici stipulate dopo il 1 gennaio 2018, sono assoggettate all’imposta di registro del 3% e sono esenti da imposta di bollo.

 

Jamila Amari

Volontaria in Servizio Civile