13 Nov Associazionismo
Associarsi vuol dire stare insieme e condividere un progetto comune.
Le associazioni sono liberamente costituite da gruppi di persone che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali dei soci aderenti, che si obbligano a perseguire uno scopo comune. Le associazioni sono una delle forme di aggregazione riconosciute e tutelate dall’ordinamento, in quanto la libertà di associazione rientra nei diritti civili tutelati dalla Costituzione Italiana, la quale, all’articolo 18, recita: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge … »
Il diritto italiano riconosce quattro tipi di associazioni:
– associazione generica o culturale, svolgono attività prevalentemente in campo culturale o artistico
– associazioni di volontariato, svolgono attività rivolte al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale ed è caratterizzata da gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai volontari in modo personale e spontaneo e anche dal divieto assoluto di retribuzione degli operatori-soci delle singole associazioni.
– associazione di promozione sociale, svolgono attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
– associazioni sportive dilettantistiche, è una forma associativa che si costituisce per svolgere attività sportiva amatoriale
Indipendentemente dal tipo di associazione, un’associazione può acquisire la personalità giuridica privata divenendo quindi “riconosciuta”; in questo caso l’associazione ha una sua personalità giuridica distinta da quella dei fondatori e degli amministratori che quindi non rispondono a livello economico personalmente delle obbligazioni dell’associazione, cosa che accade invece in assenza di personalità giuridica privata (associazioni non riconosciute).
A seguito di un’importante riforma legislativa, la “Riforma del Terzo settore”, sono stati introdotti una nuova tipologia di enti, gli Enti del Terzo Settore (ETS), di cui le associazioni, insieme ad altre strutture associative con cui condividono i principi di promozione sociale e operatività sul territorio, ne fanno parte.
Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). Restano dunque fuori dal nuovo universo degli ETS: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.
La qualifica di ETS è facoltativa, ma è fatto obbligo per gli ETS l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, previo adeguamento dello statuto al codice del terzo settore.
Per diventare ETS è necessario perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente). Gli Enti del Terzo Settore, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi, ma nel contempo potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma attraverso un sistema di incentivi e finanziamenti previsti per il terzo settore.
Jamila Amari
(Volontaria in Servizio Civile)