Le fondazioni di partecipazione

Dopo aver spiegato cos’è una fondazione, come si costituisce ed elencato i diversi tipi di fondazione che esistono, spiegheremo più nel dettaglio come funzionano le fondazioni Enti del Terzo Settore ed in particolare le fondazioni di partecipazione.

Come già accennato in precedenza, anche le fondazioni dovranno scegliere se diventare Enti del Terzo Settore (ETS) o meno. Le fondazioni sono disciplinate dal  Codice Civile  negli artt. 14 – 42 bis, ma nel caso in cui vogliano iscriversi al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  per avere il riconoscimento di Ente del Terzo Settore (ETS), devono adeguarsi anche a quanto stabilito dal  Codice del Terzo Settore.

Di sicuro rilievo per orientare la scelta se entrare o meno nel novero degli ETS c’è la valutazione delle agevolazioni fiscali collegate al nuovo regime, descritte analiticamente negli articoli 82 e 83, D.Lgs. 117/2017 e che si possono così di seguito sinteticamente schematizzare:

  • possibilità di ricevere erogazioni liberali che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali per i donatori;
  • esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito ricevuti;
  • applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
  • applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli acquisti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento;
  • esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte sulle concessioni governative;
  • agevolazioni in materia di tributi locali come Imu e tributi diversi e Irap.

Di contro, però, bisogna considerare che il CTS prevede regole di governance più stringenti con profili di responsabilità sicuramente accentuati per amministratori e revisori. Da ultimo non bisogna trascurare la “leva” fiscale, caratterizzata da agevolazioni in materia di imposte indirette e da un particolare meccanismo di tassazione agli effetti dell’Ires.

Tutti questi elementi devono di volta in volta essere presi in considerazione nelle loro diverse conseguenze al fine di orientare la scelta se aderire o meno al nuovo regime.

COSA SONO LE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE?

Le fondazioni di partecipazione si costituiscono con la stessa procedura delle fondazioni tradizionali. La fondazione tradizionale è originata da un solo fondatore che dona in una volta sola l’intero patrimonio della stessa. Nella fondazione di partecipazione invece si hanno più fondatori (enti pubblici e organizzazioni private, for profit e non profit), che partecipano all’atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dall’atto costitutivo.

Inoltre la sua struttura è aperta, cioè possono essere ammessi nuovi soci, sempre nel rispetto dei vincoli statutari e previa condivisione delle finalità non lucrative e di pubblica utilità della fondazione. L’atto costitutivo, pertanto, è un contratto che può ricevere l’adesione di altri soggetti oltre a quelli fondatori.

Della struttura possono far parte anche: lo Stato, le Regioni,enti pubblici e privati, con diritto di nominare i loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni contenute nello statuto.

Gli altri soggetti – istituzionali, investitori e aderenti – possono essere chiamati a versare somme di denaro una tantum o annuali sia mediante la prestazione di lavoro volontario sia la donazione di beni materiali od immateriali.

Le caratteristiche giuridiche ed organizzative permettono alla fondazione di partecipazione di rientrare tra le forme di Enti del Terzo Settore prescritte dal Codice del Terzo Settore consentendo, di fatto, di attribuire dignità normativa a una realtà che da ormai parecchi anni ha avuto manifestazioni sempre più numerose nella prassi corrente.

L’ultimo comma dell’articolo 23, CTS prevede infatti che la procedura di ammissione stabilita nei commi precedenti per gli enti associativi si rende applicabile: “anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato”.

 

 

Jamila Amari

Volontaria in Servizio Civile