Statuto Progetto Alfa

 

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

“PROGETTO ALFA ”

 

ART. 1 – COSTITUZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione Culturale denominata “PROGETTO ALFA”

 

ART. 2 – SEDE

L’associazione ha sede operativa in Marigliano alla via Faibano n.65

 

ARTICOLO 3  = SCOPO

L’Associazione ha lo scopo di incrementare la qualità della vita dei propri aderenti e dei terzi attraverso la conoscenza della cultura in tutte le sue forme sociali e della verità storica e di offrire in tal senso un insieme di servizi.

L’Associazione, senza scopo di lucro, è un centro permanente di vita associativa le cui attività sono espressione di partecipazione, solidarietà, integrazione e pluralismo.

L’Associazione è un organismo autonomo dal punto di vista patrimoniale, operativo, operativo ed amministrativo e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalla legge, tuttavia, l’attività sarà svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

Per la realizzazione delle finalità previste l’Associazione potrà:

– promuovere, in tutti gli ambienti, la cultura e i valori della tradizione occidentale, la conoscenza della storia Europea ed universale.

– promuovere iniziative culturali volte a contrastare il rischio del relativismo culturale che non siano mai nocive per un sano e opportuno pluralismo politico e culturale;

– Istituire premi letterari, presentazione libri, promuovere raccolte di libri, concorsi vari al fine di favorire lo sviluppo della persona umana, favorendo la sua elevazione fisica, morale, culturale e artistica;

– Indire laboratori ricreativi, corsi d’avviamento e di formazione di qualsiasi tipo;

– organizzare negli istituti superiori, per ampliamento dell’offerta formativo, di qualsiasi genere;

– Organizzare gare sportive e tornei da tavolo (bridge, scacchi, burraco ecc…) per favorire l’incontro, la socializzazione e l’integrazione tra persone, in special modo giovani e anziani, con premiazione per i vincitori;

– Partecipare e promuovere mostre e fiere sul turismo sia generiche sia per evidenziare la bellezza del territori e la valorizzazione culturale ed artistica;

– organizzare feste, incontri, cene, dibattiti, incontri, mostre, rassegne, concorsi, corsi, convegni, congressi, meeting, ed iniziative varie aventi il fine sociale di favorire l’incontro, l’informazione, la cultura, il confronto, l’integrazione tra giovani e tra persone di cultura differente, di promuovere le attività artistiche in tutte le sue manifestazioni come: pittura, fotografia, teatro, cinema, musica, artigianato ecc…;

– favorire la diffusione della cultura e dell’informazione anche attraverso strumenti telematici, quali i siti internet o altri di siffatta natura;

– realizzare filmini, cortometraggi documentari a scopo informativo o didattico;

– esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative gli aspetti fiscali;

– attivare rapporti e gestire convenzioni con Enti Pubblici e privati nonché con società private per la realizzazione degli scopi sociali;

– raccogliere ed elaborare, di concerto con la Regione, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio ed eventuali altri Enti, dati e notizie di qualsiasi tipo statistico e matematico;

– promuovere iniziative di solidarietà, recupero ambientale, promozione della tutela della salute

– Istituire corsi di riparazione per alunni/studenti in difficoltà di apprendimento;

– Gestire Circoli privati a sfondo culturale e ricreativo;

– Stipulare convenzioni, e ciò anche per la fornitura di consulenze e servizi ad imprese di qualsiasi tipo e cioè in via esemplificativa ma non limitativa ad aziende, imprese artigiane e/o commerciali, consorzi, Enti Pubblici e Privati.

L’associazione per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare attività economiche marginali, svolte in maniera comunque ausiliaria e strumentale al perseguimento delle scopo sociale. È esclusa peraltro la distribuzione di utili avanzi di gestione, nonché di fondi riserve durante la vita dell’Associazione. In caso di utili o avanzi di gestione verranno costituite riserve per la realizzazione della attività istituzionali. L’Associazione deve considerarsi quindi, anche ai fini fiscali ente non commerciale ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c,  del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

ART. 4 – DURATA

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. L’anno sociale termina il 31 dicembre di ciascun  anno.

 

ART. 5 – AFFILIAZIONE e RICONOSCIMENTI

L’associazione per il perseguimento degli scopi sociali potrà affiliarsi ad associazioni, federazioni ed organismi nazionali osservandone ed impegnandosi a far osservare ai propri associati i relativi Statuti e regolamenti. L’Associazione potrà inoltre chiedere il riconoscimento così come previsto dal c.c. agli organi deputati allo stesso.

 

ART. 6 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci si distinguono in:

a.        Soci fondatori

b.        Soci ordinari

Sono Soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Essi sono equiparati ai soci ordinari.

Sono Soci ordinari coloro che abbiano domandato di far parte dell’Associazione con ratifica della stessa da parte del Consiglio Direttivo. Tale qualifica ha validità fino al trentuno dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di ammissione ed è tacitamente, rinnovabile. Essi hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle assemblee. Sono tenuti al pagamento dei contributi annui stabiliti dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno; il mancato versamento della quota sociale comporta la perdita dello status di socio ordinario. La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.

 

ART. 7 – AMMISSIONE SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Presidente, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’ammissione deliberata dal Consiglio direttivo con la maggioranza di almeno di almeno i due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio. Sono simpatizzanti tutte le persone fisiche, le società e gli Enti pubblici e privati che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli mediante versamenti di contributi facoltativi e liberalità. Essi hanno diritto di partecipare alle iniziative  sovvenzionate ma non acquistano lo status di socio e non hanno diritto di voto né diritto a ricoprire cariche sociali.

 

ART. 8 – QUOTA  D’ISCRIZIONE

I soci fondatori e soci ordinari sono obbligati a versare una quota associativa annuale stabilita per il primo anno in Euro 20,00. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. E’ ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta. Non è possibile restituire la quota in caso di recesso.

 

ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio fondatore ed ordinario attribuisce il diritto a partecipare:

           a tutte le attività promosse dall’Associazione

           alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

           alle elezioni degli organi dell’Associazione;

Non è prevista l’esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell’Associazione.

 

ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOCI

Tutte le categorie di soci sono tenuti:

           all’osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali

           al pagamento della quota sociale.

 

ART. 11 – RECESSO DEI SOCI

La qualifica di socio si perde:

a)        in caso di dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo

b)        per mancato versamento della quota associativa annuale

c)        per causa di morte

d)        per  esclusione

 

ART. 12 – ESCLUSIONI DEI SOCI

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

1.        non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione

2.        svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione

3.        in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione

4.        senza giustificato motivo, si renda moroso della quota annuale stabilita.

 

ART. 13 – COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a/r e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

 

ART. 14 – PATRIMONIO – ENTRATE

Il Patrimonio è indivisibile ed è costituito

           dai contributi associativi, oblazioni o liberalità che pervenissero all’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;

           dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;

           da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;

           da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Il Patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

1.        dalle quote annuali associative stabilite di anno in anno dal consiglio direttivo;

2.        da eventuali contributi pubblici e privati;

3.        da contratti di pubblicità e sponsorizzazioni;

4.        da liberalità ricevute a qualsiasi titolo;

5.        da eventuali sopravvenienze e plusvalenze.

 

ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

ART. 16 – ORGANI

Sono organi dell’associazione:

1.        L’Assemblea degli soci

2.        Il Consiglio Direttivo

3.        Il Presidente

 

ART. 17 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è composta dalla generalità dei soci iscritti a libro soci almeno 90 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera indirizzata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza o mediante affissione all’Albo dell’Associazione presso la sede sociale, contenenti l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione.

 

ART. 18 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria delibera in particolare:

1.         sull’approvazione del rendiconto e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;

2.         sulla elezione del Consiglio Direttivo;

3.         delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

4.         approva gli eventuali regolamenti;

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli  soci; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato (socio fondatore e socio ordinario) ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

 

Art. 19 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 20 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti. 

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno quattro/quinti (4/5) dei presenti aventi diritto di voto.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire

a)        per appello nominale

b)        per alzata di mano

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.                                                                                      

 
ART. 21 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

 

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone elette fra gli associati, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. In sede di costituzione il consiglio direttivo dura in carica fino al 2011. Ed è rieleggibile.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante comunicazione a mezzo fax, lettera, e-mail almeno 3 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio:

1.        eleggere il Presidente, il vice presidente il segretario ed il cassiere;

2.        curare l’esecuzione delle delibere assembleari;

3.        redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo;

4.        compilare eventuali i regolamenti interni;

5.        stabilire la quota associativa annua;

6.        aggiornare annualmente il libro dei soci a seguIto di recesso e/o esclusione;

7.        deliberare sulla stipula di  tutti gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;

8.        deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

9.        compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

 

ART. 23 – SOSTITUZIONE

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 24 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal consiglio direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice Presidente.

 

ART. 25 VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO – CASSIERE

Il Vice Presidente assume le vesti del Presidente e la rappresentanza dell’Associazione ogni qualvolta manchi il Presidente. Il vice presidente assume anche la carica di dirigente responsabile ogni qualvolta sia richiesto.

Il Segretario aggiorna il libro soci, i libri e i documenti contabili, compila i verbali delle adunanze del consiglio direttivo e delle assemblee dei soci.

Il Cassiere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese su mandato del presidente.

 

ART. 26 – GRATUITA’ CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali si intendono rivestite a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento della carica rivestita nel rispetto degli adempimenti amministrativi e fiscali.

 

ART. 27 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività, ricreativa e culturale.

 

ART. 28 – SANZIONI DISCIPLINARI

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

a.        lettera di richiamo (tre lettere di richiamo per lo stesso motivo – radiazione senza appello)

b.        la sospensione qualora non ottemperi agli obblighi di sui all’art. 10

c.        la radiazione (vedi art. 12)

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 29 – RINVII

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.